Sparta:
storia e istituzioni Parte II
di Bianca Misitano
I. Gli organi governativi
La monarchia.
L’apparato
governativo di Sparta era caratterizzato da una forte
struttura gerarchica, il cui cittadino era votato alla disciplina e
all’educazione militare.
A capo della
comunità, caso unico fra tutte le poleis
greche, non c’era un re, bensì due. L’istituzione
della diarchia, sarà infatti quella che di più
caratterizzerà il governo spartano, anche perché sarà l’unico caso in cui
l’istituzione della regalità durerà fino all’età classica, mentre nelle altre
città si passerà a governi oligarchici o democratici costituiti e diretti da
magistrati.
La nomina di re
durava a vita ed essi potevano provenire esclusivamente dai due ghene degli Agiadi e degli
Euripontidi. Inoltre, altra peculiarità spartana, conservavano tutte le
caratteristiche dei re greci dell’antichità, ossia l’autorità religiosa, la
qualifica di rappresentanti del popolo e, soprattutto, il grado di condottieri
dell’esercito in guerra. Sebbene sia proprio
quest’ultimo aspetto a prevalere, essi sono gli unici magistrati in tutta la
Grecia che inglobano ancora tutti e tre questi poteri.
Fonte per i
compiti e le prerogative dei re è lo storico di V secolo
Erodoto, che nella sua opera, Storie,
riguardante le guerre persiane, ce ne fornisce una descrizione:
“Ecco le prerogative assegnate ai
re dagli Spartiati: due sacerdozi, di Zeus Spartano e di Zeus Uranio, la
facoltà di dichiarare guerra al paese che vogliono, senza che alcuno Spartiata
possa opporsi (altrimenti si macchia di sacrilegio). In
marcia i re precedono l'esercito e sono gli ultimi a ritirarsi; cento uomini
scelti vegliano su di loro nell'esercito […]
Questo in tempo di guerra; veniamo ora ai privilegi del tempo di pace.
Se si fa un sacrificio pubblico, i re si siedono per primi a banchetto […]
Possono designare chi vogliono tra
i cittadini come prosseno e scegliersi ciascuno due
Pizii; i Pizii hanno l'incarico di consultare l'oracolo di Delfi e sono
mantenuti dallo stato assieme ai re […]
Essi devono
custodire le profezie oracolari, note anche ai Pizii. Soltanto i re
amministrano la giustizia nei seguenti casi: se una figlia risulta
unica erede di tutti i beni paterni, e il padre non l'ha promessa a nessuno,
decidono chi la sposerà; e decidono anche circa le pubbliche strade; chi poi
vuole adottare un figlio, deve farlo alla presenza dei re. Essi prendono parte
al consiglio degli anziani, che sono ventotto […]”
(Erodoto, VI, 56-57)
Grazie all’attenzione di Erodoto non solo per i meri e
semplici eventi, ma anche per le usanze ed i costumi delle varie poleis greche come anche per
quelli dei popoli “barbari”, oggi disponiamo di questa descrizione abbastanza
completa.
Tuttavia il
resoconto di Erodoto va ridimensionato. Se
originariamente le prerogative del re potessero essere
effettivamente queste, nel V secolo, quindi anche nel momento in cui Erodoto
scrive, i poteri dei re erano in realtà più limitati. Ma c'è da mettere in evidenza come soprattutto i diritti dei re in
fatto di dichiarazioni di guerra dovessero essersi ridotti a semplici privilegi
di facciata. Il fatto è che, in età storica, l’autorità monarchica verrà controbilanciata e anche in un certo qual modo
osteggiata da quella dei principali magistrati spartani: gli efori. L’aumento
progressivo del loro potere corrisponderà al progressivo indebolimento di
quello dei re, i quali, in ogni caso, grazie al forte conservatorismo spartano,
non verranno comunque mai esautorati totalmente. A
dimostrazione del fatto che gli efori si arrogassero,
in realtà, alcuni degli antichi privilegi dei re, Senofonte ci rende noto
almeno un caso in cui furono proprio essi a dichiarare guerra. Nelle Elleniche 3.2.23 a proposito del
rifiuto degli elei di rendere indipendenti le città che avevano
conquistato, si dice “Di
fronte al rifiuto degli elei […] gli efori dichiararono guerra e richiamarono i
soldati”.
Comunque, per quanto riguarda l’influenza religiosa
dei re, i riferimenti ai sacerdozi di Zeus Spartano e Zeus Uranio e il fatto
che chi osasse entrare nel merito delle decisioni dei re si macchiasse
addirittura di “sacrilegio”, ne costituiscono un primo accenno. Laddove nelle
altre poleis vengono create delle cariche sacerdotali apposite, al fine
di tenere separati i poteri religiosi e quelli civili, a Sparta i supremi
comandanti del popolo continuano ad possedere un’aura di divinità. Ma Erodoto
procede nel descrivere questo aspetto, facendo
riferimento alle figure dei Pizii che Senofonte, nella Costituzione dei Lacedemoni
(XV), chiama “compagni di mensa” dei re. In realtà grazie a
Erodoto sappiamo che questi “compagni” hanno anch’essi compiti e attributi
religiosi ed in virtù di ciò condividano con i re il privilegio di essere
mantenuti dalla comunità. Il fatto che essi siano
incaricati di consultare l’oracolo di Delfi dava ai re l’occasione di
esercitare grande potere politico, interpretando a proprio vantaggio le
profezie. Le caratteristiche sacrali dei re provenivano anche dalla loro stessa
presunta ascendenza divina. Entrambe le famiglie degli Agiadi e degli
Euripontidi si dicevano, infatti, discendenti da Eracle ed è
ancora in Senofonte che ne possiamo trovare un riferimento laddove afferma che
i re hanno il diritto di celebrare i sacrifici pubblici in qualità di
“discendenti dalla divinità”.
Per finire Erodoto,
per quanto riguarda il potere giudiziario dei re, mette in
evidenza come esso sia limitato a poche questioni. Al termine del brano
quindi, viene menzionato il secondo organo di governo
spartano: l’assemblea degli anziani o gerousia.
La Gerousia
Questa
assemblea era
composta da ventotto geronti
più i due re, quindi in tutto da trenta membri. In origine doveva essere
l’organo consultivo dei re, alla stessa maniera in cui doveva esserlo il senatus romano in età
monarchica.
Plutarco ci
tramanda l’origine leggendaria di quest’organo, riconducendolo al rientro in
Sparta del mitico legislatore Licurgo, dopo i suoi numerosi viaggi per il mondo
greco. I geronti, secondo l’autore, furono gli iniziali trenta (o ventotto)
compagni che aiutarono Licurgo a riprendere il potere, sconfiggendone gli
oppositori. Dopo questa spiegazione, Plutarco si preoccupa di esporci anche le
ragioni per cui fu effettivamente istituito il consiglio, sostenendo che ciò fu
fatto per equilibrare il potere dei re e il potere del
popolo, che altrimenti avrebbero mirato ognuno ad istituire o la tirannide o la
democrazia. Secondo Plutarco, insomma, la gerousia
avrebbe dovuto fare da ago della bilancia.
Più
realisticamente, invece, si può parlare di quest’organo non come arbitro fra
due parti ma, semplicemente, come il diretto discendente del consiglio del re,
come già detto prima. Esso prima di tutto aveva un compito molto importante,
ossia quello di definire e precisare le questioni che si sarebbero
poi dovute affrontare nell’assemblea popolare. Questa funzione era, del
resto, molto simile a quella “probulematica”
esercitata dalla bulè,
il “consiglio dei Cinquecento”, ad Atene. Solo che a Sparta la decisione
preventiva della gerousia
rivestiva più importanza, poiché l’assemblea si sarebbe dovuta attenere
strettamente alle sue direttive, laddove, invece, nell’ekklesìa ateniese il probouleuma poteva essere
sovvertito abbastanza facilmente.
Quindi il principale elemento di potere politico
della gerousia era
proprio questo compito che le consentiva di mantenere un certo controllo sulle
decisioni dell’assemblea. Inoltre i geronti
esercitavano anche il potere giudiziario, soprattutto per quel che riguardava
reati penali e capitali.
I componenti della gerousia
provenivano perlopiù da una ristretta cerchia di famiglie nobili e si poteva
entrare in questa assemblea solo dopo avere compiuto i sessant’anni. La carica
di geronte era
elettiva, il diritto di eleggere i nuovi membri spettava al popolo, che votava
per acclamazione.
Plutarco, nella
sua Vita di Licurgo,
ci descrive in modo preciso in quale maniera avvenisse
questa elezione:
“La scelta avveniva così. Riunita
l’assemblea, alcuni uomini scelti venivano chiusi in
un edificio vicino, da dove non potevano né vedere né essere visti, ma soltanto
sentire il clamore dei partecipanti all’assemblea. Come le altre questioni,
giudicavano con le grida anche i candidati. Questi non si presentavano all’assemblea tutti insieme, ma ciascuno vi era introdotto e
la attraversava secondo l’ordine di sorteggio. Quelli chiusi
nell’edificio, forniti di tavolette, annotavano dunque per ognuno l’intensità
del clamore, senza sapere a chi veniva indirizzato, ma solo che era il primo,
il secondo, il terzo o così via di coloro che venivano introdotti
nell’assemblea. Proclamavano eletto colui al quale era stato indirizzato il
clamore più intenso e prolungato.”
L’eforato
Una magistratura del
tutto particolare era rappresentata a Sparta dall’eforato. Essa, innanzitutto, è l’unica che nelle fonti non è attribuita a
Licurgo, ma, da alcuni, al re Teopompo. Ancora Plutarco, a proposito, dice infatti: “I
primi efori, Elato e i suoi colleghi, furono insediati circa centotrent’anni
dopo Licurgo, sotto il regno di Teopompo”. (Vita di Licurgo, 7, 1)
Piuttosto che
alla gerousia, spetta
a questa carica, semmai, il ruolo di “rivale” del potere dei re. Sull’eforato i
giudizi delle nostre fonti sono diversi. Se alcune descrivono
gli efori come semplici “controllori” della condotta dei due monarchi, altri,
come Aristotele, non esitano a tacciarli di dispotismo.
Ciò che è sicuro
è che il collegio dei cinque efori godeva di ampi
poteri sia giudiziari, che legislativi che esecutivi. Senofonte, nella Costituzione dei Lacedemoni,
così ne parla: “Gli efori hanno
dunque il potere di infliggere ammende a chiunque e di esigerne immediata
soddisfazione; hanno inoltre l’autorità necessaria per deporre i magistrati in
carica, imprigionarli e intentare loro processi capitali. Forti di poteri così
estesi, non permettono a chi è stato scelto per ricoprire una carica pubblica
di esercitare a suo piacimento il mandato annuale, come succede nelle altre
città; anzi, alla stessa stregua dei tiranni e dei giudici delle gare
atletiche, infliggono punizioni immediate a chi venga
sorpreso a commettere qualche trasgressione”.
Da come si evince i poteri giudiziari degli efori si estendevano anche
a compiti che oggi definiremmo di “polizia”, visto che avevano il diritto di
multare e punire chi andasse contro la legge. Da questa loro prerogativa
derivava la loro funzione di sorvegliare non solo i re e gli altri magistrati, ma tutti gli Spartiati in moltissimi aspetti
della loro vita di cittadini, su cui esercitavano un notevole potere. Ancora
loro era il diritto di bandire gli stranieri, che un
re l’avesse richiesto oppure no. Se sugli Spartiati godevano di una così ampia
influenza, ancora maggiore l’avevano sui perieci, nei riguardi dei quali
godevano addirittura del diritto di vita o di morte. A dimostrazione del loro
potere sui re, Tucidide ci tramanda la notizia che essi potevano imprigionarne
uno, qualora lo ritenessero opportuno. Inoltre era davanti al loro collegio che
i re dovevano giurare mensilmente ed eloquente è anche
il fatto che gli efori fossero gli unici a detenere il diritto di rimanere
seduti all’ingresso dei monarchi nei banchetti comunitari.
Il potere degli
efori derivava anche dal fatto che il loro collegio era una sorta di “assemblea
permanente”. Infatti, la gerousia
e l’assemblea popolare non erano riunite in molte
occasioni, invece gli efori erano tenuti ad incontrarsi giornalmente. Ciò
significava che essi potessero svolgere un’azione
politica continuativa.
Il culmine del
potere gli efori lo raggiunsero quando Sparta cominciò
ad affermare la sua egemonia anche al di fuori dei propri territori. Il
controllo delle nuove conquiste comportò la creazione di altre
figure, come l’ammiraglio (nauarchos)
o i governatori (armostès),
che entravano a fare parte del collegio degli efori.
Qualche che sia
il giudizio finale riguardo al loro carattere “dispotico” oppure no, l’assieme
di tutti questi poteri nelle loro mani fece realmente sì che le prerogative dei
re venissero limitate e tutte le nostre fonti ci danno
comunque l’idea di un dualismo accentuato fra queste due cariche. Dualismo
amplificato anche dal fatto che gli efori venivano
eletti dal popolo ed, in quanto tali, venivano visti come rappresentanti di
esso e quindi anche garanti dei diritti dei cittadini.
L’assemblea popolare
Infine ulteriore organo di governo di Sparta era l’assemblea
popolare, denominata apélla.
Discendente, questa, dall’assemblea dei soldati, era composta da tutti gli Spartiati che avessero compiuto i trenta anni.
La rhetra, ossia la
costituzione di Sparta, prevedeva che essa si riunisse una volta al mese.
Sui suoi poteri
ed attributi non c’è molta chiarezza, nel senso che è dubbio quanto davvero
l’assemblea riuscisse ad influenzare e modificare le decisioni politiche.
Teoricamente essa era chiamata ad esprimere il proprio parere su molte
questioni importanti, come l’approvazione delle leggi e l’elezione dei
magistrati, gli efori soprattutto. Inoltre gli ambasciatori delle altre poleis erano tenuti ad
esprimersi anche di fronte all’assemblea.
In realtà è
incerto quanto realmente l’apélla
avesse voce in capitolo su queste questioni e si pensa
che il suo raggio di azione fosse abbastanza limitato.
In proposito,
Plutarco, nella Vita di Licurgo (6, 6-8), dice:
“Quando i cittadini si erano
radunati, il popolo era sovrano di deliberare sulla proposta presentata dagli
anziani e dai re, ma a nessun altro era consentito avanzarne. Tuttavia, poiché
in seguito il popolo con emendamenti soppressivi o aggiuntivi distorceva e
forzava le proposte originarie, i re Polidoro e Teopompo aggiunsero alla retra questo articolo: “Qualora il popolo parli in modo distorto,
gli anziani ed i re tolgano la seduta”, cioè non ratifichino la delibera, ma
senz’altro si allontanino e sciolgano l’assemblea del popolo perché essa devia
e modifica in peggio la proposta”
Innanzitutto possiamo osservare, da quanto questa
testimonianza dichiara,che fin dall’inizio agli Spartiati riuniti nell’apélla non era concesso avanzare
proposte, ciò era diritto che apparteneva solo alle principali magistrature
cittadine.
Stando a quanto
Plutarco afferma, però, dobbiamo pensare che in un primo tempo l’assemblea avesse avuto un effettivo potere di modificare e correggere
le proposte dei re e dei geronti, senza che essi potessero opporvisi. La
necessità, infatti, di un aggiungere un articolo come quello citato alla
costituzione spartana, risponde evidentemente ad un’esigenza di maggior
controllo sull’assemblea, che quindi doveva avere una capacità decisionale
sufficiente a preoccupare i magistrati spartani.
Dopo Teopompo e
Polidoro, quindi, si ha una notevole riduzione dell’autonomia dell’apélla, tanto che adesso i re e
gli anziani possono praticamente permettersi di
decidere se tenere in considerazione o meno il volere degli Spartiati. La
clausola che riguarda il “parlare in modo distorto”, se Plutarco la riporta in
maniera esatta, è, infatti, abbastanza vaga da concedere ai monarchi di
sciogliere a proprio piacimento l’assemblea, proclamando di
fatto nulla la seduta.
Sulle modalità
decisionali dell’assemblea, esse erano probabilmente lontane da quelle del suo
corrispettivo ateniese, dove in teoria ognuno poteva prendere la parola ed
esporre i propri pareri.
Ancora Plutarco
ci da un indizio, nel brano succitato riguardo l’elezione
dei geronti, laddove afferma: “Come
le altre questioni, giudicavano con le grida anche i candidati”. Di
fatto qui ci viene reso noto che l’assemblea aveva un
unico modo di esprimere il proprio giudizio, uguale per qualsiasi problema, sia
che si trattasse, in questo caso, della scelta dei nuovi geronti, sia che ci
fossero in ballo “altre questioni”.
Ma da questa frase si può capire altro ed in
particolare quale fosse questa maniera di pronunciarsi. Eloquente è infatti la frase “giudicavano
con le grida”, il che equivale a dire che l’assemblea procedeva per
acclamazione.
Le proposte,
quindi, non venivano discusse all’interno dell’apélla, perlomeno non più, se
prendiamo per buono il fatto che in origine essa invece dovesse avere una
qualche autorità nel rettificare gli emendamenti. Adesso, al contrario,
probabilmente non avvenivano discussioni né interventi rilevanti ai fini della
definizione dell’azione politica della polis, ma il popolo doveva
limitarsi ad approvare o disapprovare una determinata mozione.
Queste le principali istituzioni spartane, ognuna delle quali aveva un suo peso
nel funzionamento della vita della città, che costituirono quell’ordinamento
che tanto interesse susciterà fra gli autori antichi e che ancora oggi
affascina gli storici moderni.
(pubblicato anche su SIGNAINFERRE)